Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 “Spalma incentivi”
Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed è in vigore dal 25 giugno 2014. Tale provvedimento contiene alcune novità finalizzate anche al taglio del 10% delle bollette elettriche.
Di seguito si riportano le pricipali novità che riguardano il settore fotovoltaico:
RIMODULAZIONE INCENTIVI PER IMPIANTI SUPERIORI A 200 KW (ART.26)
I titolari di impianti fotovoltaici superiori ai 200 kW dovranno scegliere entro novembre 2014 tra 2 modalità alternative di riduzione degli incentivi:
- Prima modalità: riduzione della tariffa incentivante in 24 anni con conseguente riduzione secondo le seguenti percentuali, in funzione degli anni residui come da sottostante tabella (all. 2 – art.26, comma 3):
• 12 anni residui > riduzione incentivo pari al 25%
• 13 anni residui > riduzione incentivo pari al 24%
• 14 anni residui > riduzione incentivo pari al 22%
• 15 anni residui > riduzione incentivo pari al 21%
• 16 anni residui > riduzione incentivo pari al 20%
• 17 anni residui > riduzione incentivo pari al 19%
• 18 anni residui > riduzione incentivo pari al 18%
• oltre 19 anni residui > riduzione incentivo pari al 17%
Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del V Conto Energia (D.M. 5 luglio 2012), le suddette riduzioni si applicano alla sola componente incentivante (calcolata secondo l’art. 5, comma 2, del DM 5 luglio 2012).
- Seconda modalità (alternativa alla prima): riduzione dell’8% dell’incentivo riconosciuto al 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del D.L. 91/2014), per la durata residua del periodo di incentivazione.
In entrambi i casi la riduzione dell’incentivo decorre dal 1° gennaio 2015.
ALTRI IMPIANTI FOTOVOLTAICI (ART.26)
Per tutti gli altri impianti fotovoltaici, a prescindere dalla taglia, il GSE erogherà gli incentivi con rate mensili costanti, in misura pari pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, effettuando il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Le modalità operative saranno definite dal GSE entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
AUTOCONSUMO (ART.24)
Novità anche per l’autoconsumo. Il decreto introduce oneri di sistema del 5% per l’energia consumata e non prelevata dalla rete all’interno di RIU (Reti Interne di Utenza) e SEU (Sistemi Efficienti di Utenza) a partire dal primo gennaio 2015.
SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE (ART.30)
Dal primo ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili viene effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA.
Il nuovo modello sarà predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, e sostituirà quelli predisposti dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE.
Inoltre, sono semplificati gli iter autorizzativi per piccoli produttori e liberalizzati gli impianti sui tetti di edifici non soggetti a vincoli.
Per maggiori dettagli si invita a leggere l’intero testo del D.L.